CESSIONE DI FABBRICATO E OSPITALITA' STRANIERI

Pubblicata il 10/03/2022

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato (da effettuarsi entro 48) è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. Prevista dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".

Per maggiori informazioni, si rimanda la sito della Questura di Ferrara.
 

Ospitalità a Cittadini extracomunitari

E' confermato l'obbligo di comunicazione di ospitalità stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. Pertanto il proprietario dell'immobile deve comunicare entro 48 ore all'Autorità di P.S. di competenza (nella nostra realtà al Comune in cui si trova l'immobile) la presenza dello straniero, presentando:
- Copia del documento del dichiarante;
- Copia del documento della persona ospitata;
- Copia di documento che comprova la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.).

Per maggiori informazioni, si rimanda la sito della Questura di Ferrara.
 

Tempi a conclusione del procedimento:

la comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dall'evento da comunicare

Costi a carico dell'utente:

Non sono previsto costi a carico dell'Utente

Modulistica:

Si rimanda al sito della Questura per la modulistica:

Cessione di fabbricato;

Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario.
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