EMILIA ROMAGNA ZONA ARANCIONE, LE REGOLE DA DOMENICA 15 NOVEMBRE
Pubblicata il 14/11/2020
Dal 14/11/2020 al 03/12/2020
COLLEGAMENTO AL SITO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - TUTTE LE REGOLE DAL 15 NOVEMBRE
Dal 15 novembre, spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, dalle 5 alle 22, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Dal 15 novembre, spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, dalle 5 alle 22, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Allegati
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modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf | 626.96 KB |