CORONAVIRUS, LA NORMATIVA - TUTTE LE MISURE IN VIGORE

Pubblicata il 27/03/2020
Dal 27/03/2020 al 05/05/2020

Sezione aggiornata al 18 aprile 2020
Queste sono le misure in vigore FINO AL 3 MAGGIO

Spostamenti
Sono consentiti solo spostamenti motivati da esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. È vietato trasferirsi o spostarsi in un Comune diverso da quello in cui ci si trova se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza. È vietato spostarsi verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse.
La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo attraverso una AUTODICHIARAZIONE , che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia, con cui dichiara:
- origine e destinazione dello spostamento, motivazione;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19.
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.
Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
È consentito svolgere individualmente attività motoria o portare fuori l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, rispettando la distanza di 1 metro da ogni altra persona e restando in prossimità della propria abitazione.
È consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione; ugualmente il genitore può essere accompagnato dal minore per spostamenti motivati da situazioni di necessità e per motivi di salute.
Sono consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza.

Salute e rispetto della quarantena
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.
Nidi, scuole e Università
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, gli scambi, i gemellaggi, le visite guidate, le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche.
I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Congedi ed eventi del personale sanitario
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è differita ogni attività convegnistica o congressuale.

Palestre, piscine, centri sportivi e culturali
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Competizioni ed eventi sportivi
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Sono sospesi gli eventi e le competizioni di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno di impianti sportivi di ogni tipo.

Manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Luoghi di culto, cerimonie
L'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Musei e biblioteche
Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.

Commercio al dettaglio
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (VEDI ELENCO COMPLETO allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Gli esercizi commerciali la cui attività non sia sospesa sono tenuti ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, che gli accessi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario per gli acquisti. Sono tenuti, infine, al rispetto delle misure indicate nell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 .
FESTIVI E PREFESTIVI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.
La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

Mercati
Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ristoranti e bar
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su  base contrattuale purché garantiscano  la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Le stesse disposizioni si applicano a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che
prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.
Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita.
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

Banche e assicurazioni
Sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Attività produttive industriali e commerciali
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020. Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 (pdf, 2.01 MB).
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Lo stesso avviene per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il presidente della Regione interessata, può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non serve la comunicazione se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono inoltre consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, dell’industria dell’aerospazio e della difesa, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, anche in questo previa autorizzazione del Prefetto.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Per le attività sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali di personale per le attività di vigilanza, manutenzione, gestione pagamenti, pulizie e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.

Sanità privata
È sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.

Strutture ricettive
Le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici.
Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le "altre tipologie ricettive", comunque denominate. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.
Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.
All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano.

Stabilimenti balneari
Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza.

Cimiteri comunali
Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali; vengono garantiti, comunque, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

Gestione dei rifiuti - FINO ALLA CESSAZIONE DELL'EMERGENZA
Nelle case dove sono presenti persone risultate positive al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici dovranno essere messi in due o tre sacchi (uno dentro l’altro).
Nelle case dove non si sono persone positive al tampone - in isolamento o in quarantena obbligatoria – bisogna continuare a fare la raccolta differenziata con la raccomandazione di buttare eventuali mascherine, guanti, fazzoletti e qualsiasi dispositivo di protezione individualesempre nell’indifferenziata.
È vietato, senza eccezioni, bruciare materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.
 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato ordinanza 10 marzo.pdf 203.23 KB
Allegato dpcm_9MARZO2020df (1).pdf 99.6 KB
Allegato covid_decreto_8marzo2020 (1).pdf 130.59 KB
Allegato Ordinanza 14 marzo (1).pdf 162.65 KB
Allegato ordinanza-18-marzo.pdf 190.64 KB
Allegato decreto_17mar_20.pdf 2.87 MB
Allegato nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf 692.69 KB
Allegato dl_25_03_2020_19 (1).pdf 130.34 KB
Allegato DPCM_1aprile2020.pdf 106.62 KB
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